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Fonti Informative
D.P.R. n. 180 del 5 gennaio 1950: Testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e successivo regolamento esecutivo, emanato con D.P.R. n. 895 del 28 luglio 1950.
Legge n. 311 del 30 dicembre 2004 (Legge Finanziaria 2005): le modifiche apportate al D.P.R. 180/1950 hanno permesso l’accesso a questo strumento finanziario ai dipendenti delle aziende private ed hanno abolito il monopolio dell'I.N.P.D.A.P. nell’emissione delle coperture assicurative sul rischio impiego e sul rischio vita per i dipendenti statali.
Legge n. 80 del 14 maggio 2005: è stata ampliata la flessibilità in merito alla durata del finanziamento, autorizzando tutte le durate intermedie tra 24 e 120 mesi, e abolita l’anzianità minima di servizio; sono state autorizzate le cessioni anche ai pensionati pubblici e privati, tutelandone il trattamento pensionistico minimo (questo ulteriore passaggio di tutela è stato però reso esplicito solo nella finanziaria 2006), ai lavoratori a tempo determinato ed ai titolari dei rapporti di lavoro di cui all’articolo 409, numero 3 del codice di procedura civile.
Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 (Legge Finanziaria 2006): con questo intervento il legislatore ha inteso precisare gli effetti della notifica del contratto e la necessità che i prestiti siano conformi alla disciplina in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali per i servizi bancari, finanziari e assicurativi; inoltre, per quanto riguarda specificamente la pubblica amministrazione, trova applicazione il codice dell’amministrazione digitale e, infine, si è estesa la possibilità di estinzione in qualsiasi momento anche alla cessione del quinto, così come previsto dalla normativa sul credito al consumo.
Regolamento di attuazione dell’articolo 13-bis del decreto legge 14.3.05, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14.5.05, n. 80: il regolamento è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 32 del 08.02.07 ed è entrato in vigore il 23.2.2007.
Il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze mira a dare definitiva chiarezza alla regolamentazione del rilevante mercato dei
pensionati. Prevede, inoltre, la stipula di
convenzioni tra gli enti previdenziali e gli istituti finanziatori, con l'obiettivo di assicurare ai pensionati condizioni contrattuali più favorevoli, rispetto a quelle medie di mercato.
A completamento del quadro normativo, si ritiene opportuno accennare alle circolari emanate dalla
Ragioneria Generale dello Stato,
Ministero dell’Economia e Finanze, con particolare riferimento alle modifiche introdotte dalla finanziaria 2005.
Con la
Circolare n. 21 del 3 giugno 2005, la Ragioneria ha ritenuto di dover definire le
procedure relativamente alle cessioni del quinto ai dipendenti statali che hanno scelto di avvalersi di una polizza assicurativa di compagnia privata a copertura del rischio impiego e vita sul loro finanziamento.
Con la
Circolare n. 554 del 29 luglio 2005 si è inteso disciplinare le procedure relative ali finanziamenti di cessione del quinto a dipendenti statali, ex Titolo Terzo del
D.P.R. 180/1950 come modificato dalla Finanziaria 2005. Recentemente, ad integrazione e parziale modifica di quanto stabilito dalla Circolare n. 21/2005, è stata emanata la
Circolare n. 13 del 13 marzo 2006
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Nel
Codice Civile troviamo i riferimenti applicabili a questo tipo di finanziamento negli articoli
1269 "Delegazione di pagamento" e
1723 "Revocabilità del mandato".
Anche nel
D.P.R. 180/50, all'articolo 58, ritroviamo uno specifico riferimento al prestito con delega con la possibilità di applicazione solo nel caso di “ pagamento delle quote del prezzo o della pigione afferenti ad alloggi popolari”. Naturalmente, le indicazioni restrittive previste dal Testo unico non hanno consentito uno sviluppo adeguato di questa tipologia di finanziamento.
Negli ultimi anni, invece, il prestito contro delegazione di pagamento ha conosciuto una forte espansione grazie alle indicazioni fornite dal
Ministero del Tesoro in alcune circolari specifiche che ne hanno stabilito le regole principali, evidenziandone la differenza sostanziale con i finanziamenti con delega sopradescritti previsti dal citato art 58 del D.P.R. 180/50.
Nel
1996 il Ministero del Tesoro ha iniziato, con l’emanazione delle
circolari n. 46 e
n. 63, il processo di regolamentazione dell’istituto della delegazione proseguito poi nel 1998 con l'emissione della
Circolare n. 29 e nel 2003 con la
Circolare n. 37 prevedendo una serie di regole tra le quali il pagamento di un onere da porre a carico degli enti finanziatori a rimborso del costo delle risorse umane e informatiche impiegate dall’amministrazione per la gestione del servizio delle ritenute sugli stipendi e l’obbligo della stipula di una convenzione scritta tra l’amministrazione statale e l’Ente (banca o intermediario finanziario).
La Delega di pagamento segue in linea di massima lo stesso iter e regole generali della Cessione del Quinto, sia per quanto riguarda la modulistica/istruzione della pratica che per i requisiti necessari al conseguimento.
Circolare n. 46 dell’8 Agosto 1996 del Ministero del Tesoro: sancisce l’ammissibilità delle ritenute per delegazione di pagamento, fermo restando che siano in favore degli Istituti indicati all’art. 15 del D.P.R. 180/1950, che fra questi sia garantita par condicio e che all’amministrazione siano riconosciuti gli oneri a carico dell’ente erogatore mediante apposita convenzione.
Circolare n. 63 del 16 Ottobre 1996 del Ministero del Tesoro: stabilisce i vincoli cui devono sottostare i prestiti in oggetto (Istituti di cui all’art. 15 del D.P.R. 180/1950, rispetto dei limiti di cedibilità ex D.P.R. 180/1950, riconoscimento degli oneri all’amministrazione terza ceduta); ribadisce che per i finanziamenti ex art. 58 D.P.R. 180/1950 esiste un obbligo legale di dare corso agli stessi a titolo gratuito, mentre per le delegazioni trattate dalle circolari del Ministero del Tesoro deve essere stabilito l’onere da porre a carico degli enti erogatori a rimborso del costo delle risorse umane e informatiche impiegate dall’amministrazione per la gestione del servizio delle ritenute sugli stipendi. Infine, si stabiliscono alcune clausole da inserire nelle Convenzioni ed aspetti procedurali.
Circolare n. 29 dell’11 Marzo 1998 del Ministero del Tesoro: stabilisce la misura dell’onere da porre a carico del delegatario.
Circolare n. 37 del 5 Settembre 2003 del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato: ribadisce che, in caso di coesistenza di cessione e delega, il limite della quota massima cedibile è quello previsto ex art. 70 del D.P.R. 180/1950 (metà dello stipendio), mentre la quota singola di delegazione di pagamento non può superare il quinto. Aggiorna inoltre gli importi conseguenti agli aumenti dei costi postali per il pagamento degli oneri.
Circolare n. 21 del 3 Giugno 2005 del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato: con riferimento alla delegazione di pagamento, indica la durata delle deleghe, la coesistenza Cessione del Quinto dello Stipendio/Delegazione di Pagamento/Piccolo Prestito ribadendo ulteriormente i limiti di cedibilità.
Circolare n. 554 del 29 Luglio 2005 del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Direzione Centrale dei Servizi Vari: ribadisce che non è possibile contrarre delega in caso di presenza di cessione e piccolo prestito ex-lege 656/60. Per ciò che concerne la durata, sottolinea che quella indicata sulla precedente Circolare n. 21/2005 (1-2-3 anni) è meramente indicativa.
Circolare n. 13 del 13 Marzo 2006 del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato: regolamenta aspetti procedurali limitando la durata delle deleghe convenzionali a 36 mesi, salvo diversa clausola in convenzione.
Circolare n. 646 del 13 Aprile 2006 del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Direzione Centrale dei Servizi Vari: a chiarimento di quanto stabilito dalla Circolare n. 13/2006 si specifica che, in assenza della clausola in Convenzione, la durata delle deleghe rimane quella convenuta dalle parti nei singoli contratti di finanziamento ai sensi dell’art. 1372 del Codice Civile.
Circolare n. 654 del 20 Aprile 2006 del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Direzione centrale dei Servizi Vari: ha chiarito al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e a tutti gli Uffici scolastici regionali quanto stabilito dalla Circolare 13, specificando che in assenza della clausola in Convenzione, la durata delle deleghe rimane quella convenuta dalle parti nei singoli contratti di finanziamento ai sensi dell’art. 1372 del Codice civile.
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Il 1° ottobre 2003 sono entrate in vigore le nuove norme sulla
Trasparenza dei Servizi Bancari e Finanziari. L’obiettivo è quello di rendere noti ai clienti gli elementi essenziali del rapporto contrattuale e le loro variazioni, e di fornire informazioni nel segno della chiarezza e della completezza sui prodotti proposti dagli intermediari finanziari.
Il soggetto che procede all’offerta è tenuto a consegnare al cliente, prima della conclusione del contratto, l'
Avviso e il
Foglio Informativo.
L’
Avviso, contenente le principali norme di trasparenza, richiama l'attenzione dei clienti sui diritti e sugli strumenti di tutela previsti a loro favore, in caso di inosservanza delle condizioni economiche e contrattuali. L'avviso va esposto nei locali aperti al pubblico e messo a disposizione dei clienti, mediante copia asportabile.
Il
Foglio Informativo ha l'obiettivo di informare il Cliente sui rischi tipici del prodotto finanziario. Contiene le informazioni analitiche sull'intermediario, tassi, spese, oneri ed altre condizioni contrattuali. Anche i fogli informativi sono asportabili e messi a disposizione dei clienti nei locali aperti al pubblico.
Il
Documento di Sintesi fornisce al cliente una chiara evidenza delle più significative condizioni contrattuali ed economiche del contratto.
Il cliente, inoltre prima della conclusione del contratto può richiedere copia completa dello
schema di contratto. La consegna della copia non impegna le parti alla stipula del contratto. Il diritto del cliente di ottenere copia del testo contrattuale non può essere sottoposto a termini o condizioni e deve risultare da un'apposita attestazione in calce allo schema contrattuale con la quale il cliente dichiara di avvalersi o meno di tale diritto. In caso di modifica delle condizioni contrattuali indicate nella copia consegnata al cliente, il soggetto che procede all'offerta prima della stipula del contratto ne dà informativa al cliente stesso e, su richiesta di quest’ultimo, consegna una copia completa del nuovo testo contrattuale idonea per la stipula.
I contratti sono redatti per
iscritto e una copia è consegnata al cliente. La consegna è attestata mediante apposita sottoscrizione del cliente sulla copia del contratto. Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è
nullo; la nullità può essere fatta valere solo dal cliente.
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